Art. 2 — Soggetti promotori
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Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
- a)siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni;
- b)abbiano sedi proprie ((in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri)); 3
- c)dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- d)perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e' necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
3La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla meta' delle province del territorio nazionale."
Testo in vigore dal 1 gennaio 2015 al 30 marzo 2019
