Art. 7 — Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie
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Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5 e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale. Chiunque commette uno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire trecentomila a lire tre milioni. La condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo di due anni.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1990 al 15 gennaio 2000
