Art. 19-bis
[2]Le autorita' di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:
- a)Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;
- b)Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;
- c)Ministero delle finanze: articolo 686, nonche', limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;
- d)Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale;
- e)sindaco: articoli 345, , , , , , , e del codice penale)).
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva