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L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e puo' essere maggiorato o ridotto, all'inizio di ciascun anno, con decreto del Ministro per il tesoro in relazione alle variazioni del costo della vita del Paese sede di servizio che abbiano determinato uno scarto non inferiore al 10 per cento. Le variazioni di cui sopra, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascun Paese, al parametro 227, quale risulta dalle tabelle A e B. Le variazioni del costo della vita inferiori, nell'anno, al 10 per cento si cumulano con quelle relative agli anni successivi.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 28 gennaio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-20;966~art2 · fonte del testo