[1]Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]Qualita' delle merci
[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea
[4]Quantita' minima ammessa all'importazione temporanea
[5]Termine massimo accordato per la riesportazione
[6]1. Argento in verghe in pani, in polvere e in rottami
[7]Per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili kg. 10
[8]1 anno
[9]2. Corteccia di pino, anche macinata
[10]Per l'estrazione del tannino in essa contenuto kg. 500
[11]1 anno
[12]3. Ferro e acciaio speciali in lingotti, «blooms», bidoni e «billettes»
[13]Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc.
[14]kg. 500
[15]1 anno
[16]4. Ghisa da affinazione
[17]Per la produzione di getti in ghisa e di acciaio kg. 1000
[18]1 anno
[19]5. Libri, anche in fogli sciolti
[20]Per essere rilegati
[21]Illimitata
[22]6 mesi
[23]6. Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami
[24]Per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonche' per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi
[25]Illimitata
[26]6 mesi
[27]7. «Ramie'» greggio (china «grass»)
[28]Per essere trasformato in filati pettinati kg. 100
[29]1 anno
[30]8. Semi di carrube
[31]Per essere trasformati in farina kg. 500
[32]4 mesi
Testo vigente dal 8 aprile 1952
