[1]Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

[2]Qualita' delle merci

[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

[4]Quantita' minima ammessa all'importazione temporanea

[5]Termine massimo accordato per la riesportazione

[6]1. Argento in verghe in pani, in polvere e in rottami

[7]Per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili kg. 10

[8]1 anno

[9]2. Corteccia di pino, anche macinata

[10]Per l'estrazione del tannino in essa contenuto kg. 500

[11]1 anno

[12]3. Ferro e acciaio speciali in lingotti, «blooms», bidoni e «billettes»

[13]Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc.

[14]kg. 500

[15]1 anno

[16]4. Ghisa da affinazione

[17]Per la produzione di getti in ghisa e di acciaio kg. 1000

[18]1 anno

[19]5. Libri, anche in fogli sciolti

[20]Per essere rilegati

[21]Illimitata

[22]6 mesi

[23]6. Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami

[24]Per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonche' per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi

[25]Illimitata

[26]6 mesi

[27]7. «Ramie'» greggio (china «grass»)

[28]Per essere trasformato in filati pettinati kg. 100

[29]1 anno

[30]8. Semi di carrube

[31]Per essere trasformati in farina kg. 500

[32]4 mesi

Testo vigente dal 8 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-19;189~art1 · fonte del testo