[1]Sono ripristinate con validita' permanente, e pertanto aggiunte a quelle elencate nella tabella I, di cui al precedente art. 1, le concessioni d'importazione temporanea relative alle seguenti merci:

[2]Qualita' delle merci

[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

[4]Quantita' minima ammessa alla imp. temp.

[5]Termine massimo per la riesportazione

[6]Canfora naturale e sintetica (legge 19 maggio 1950, n. 334)

[7]Per la fabbricazione della celluloide e manufatti diversi di celluloide kg. 100

[8]1 anno

[9]Carta (decreto Legislativo 1° aprile 1948, n. 374)

[10]Per la stampa di libri, pubblicazioni periodiche ed altri lavori tipografici kg. 100

[11]6 mesi

[12]Cascami di celluloide (legge 19 maggio 1950, n. 334)

[13]Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di celluloide kg. 100

[14]1 anno

[15]Linters di cotone (legge 19 maggio 1950, n. 334)

[16]Per la fabbricazione di celluloide e di manufatti diversi di celluloide (pettini da pettinare e da ornamento, spazzolini da denti e da unghie, occhiali, ecc.)

[17]kg. 100

[18]6 mesi

[19]Miele greggio (legge 19 maggio 1950, n. 334)

[20]Per essere impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni kg. 100

[21]6 mesi

[22]Morchie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali (legge 19 maggio 1950, n. 334)

[23]Per la preparazione di speciali oli industriali e materie «grasse cime verdi e cime gialle» per la saponificazione kg. 500

[24]4 mesi

[25]Nichelio in pani, in dadi, in rottami (regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1870)

[26]Per essere trasformato, in lega con rame e zinco, in lamiere, fili, tubi, barre e lavori diversi kg. 100

[27]6 mesi

[28]Sevo animale fuso non alimentare (v.d. 131), grassi ed oli di pesci e di animali marini, anche raffinati, altri (v.d. 134, b), grasso di ossa, di avanzi di cucina e di mattatoi e simili (v.d. 137), olio di palma, altro (v.d. 139, m. 2), olio di cocco, altro (v.d. 139/n 2), sevo vegetale ( v.d. 139, p. 1), non atti alla alimentazione (legge 19 maggio 1950, n. 334

[29]Per la fabbricazione di sapone kg. 100

[30]1 anno

[31]Vimini scortecciati (regio decreto-legge 11 maggio 1924, numero 809, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, numero 473)

[32]Per la fabbriczione di cesti e panieri kg. 500

[33]6 mesi

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;206~art2 · fonte del testo