[1]Sono ripristinate con validita' permanente, e pertanto aggiunte a quelle elencate nella tabella I, di cui al precedente art. 1, le concessioni d'importazione temporanea relative alle seguenti merci:
[2]Qualita' delle merci
[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea
[4]Quantita' minima ammessa alla imp. temp.
[5]Termine massimo per la riesportazione
[6]Canfora naturale e sintetica (legge 19 maggio 1950, n. 334)
[7]Per la fabbricazione della celluloide e manufatti diversi di celluloide kg. 100
[8]1 anno
[9]Carta (decreto Legislativo 1° aprile 1948, n. 374)
[10]Per la stampa di libri, pubblicazioni periodiche ed altri lavori tipografici kg. 100
[11]6 mesi
[12]Cascami di celluloide (legge 19 maggio 1950, n. 334)
[13]Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di celluloide kg. 100
[14]1 anno
[15]Linters di cotone (legge 19 maggio 1950, n. 334)
[16]Per la fabbricazione di celluloide e di manufatti diversi di celluloide (pettini da pettinare e da ornamento, spazzolini da denti e da unghie, occhiali, ecc.)
[17]kg. 100
[18]6 mesi
[19]Miele greggio (legge 19 maggio 1950, n. 334)
[20]Per essere impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni kg. 100
[21]6 mesi
[22]Morchie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali (legge 19 maggio 1950, n. 334)
[23]Per la preparazione di speciali oli industriali e materie «grasse cime verdi e cime gialle» per la saponificazione kg. 500
[24]4 mesi
[25]Nichelio in pani, in dadi, in rottami (regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1870)
[26]Per essere trasformato, in lega con rame e zinco, in lamiere, fili, tubi, barre e lavori diversi kg. 100
[27]6 mesi
[28]Sevo animale fuso non alimentare (v.d. 131), grassi ed oli di pesci e di animali marini, anche raffinati, altri (v.d. 134, b), grasso di ossa, di avanzi di cucina e di mattatoi e simili (v.d. 137), olio di palma, altro (v.d. 139, m. 2), olio di cocco, altro (v.d. 139/n 2), sevo vegetale ( v.d. 139, p. 1), non atti alla alimentazione (legge 19 maggio 1950, n. 334
[29]Per la fabbricazione di sapone kg. 100
[30]1 anno
[31]Vimini scortecciati (regio decreto-legge 11 maggio 1924, numero 809, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, numero 473)
[32]Per la fabbriczione di cesti e panieri kg. 500
[33]6 mesi
Testo vigente dal 14 aprile 1953
