[1]Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da introdurre nei termini e per le lavorazioni controindicati:

[2]Qualita' delle merci

[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

[4]Quantita' minima ammessa all'imp. temp.

[5]Termine massimo per la riesportazione

[6]Borato di sodio naturale (borace greggio)

[7]Per la produzione di borace (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)

[8]kg. 500

[9]6 mesi

[10]Borace

[11]Per la produzione di perborato sodico (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)

[12]kg. 500

[13]6 mesi

[14]Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli

[15]Per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcella da testa od altri lavori (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)

[16]kg. 100

[17]1 anno

[18]Smalti vitrei in graniglia e in polvere

[19]Per la fabbricazione di articoli di ferro di acciaio smaltati (per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge)

[20]kg. 100

[21]1 anno

[22]Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglie di rayon, anche misti con altre fibre tessili

[23]Per la confezione di guanti (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)

[24]kg. 100

[25]1 anno

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;207~art7 · fonte del testo