[1]Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da introdurre nei termini e per le lavorazioni controindicati:
[2]Qualita' delle merci
[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea
[4]Quantita' minima ammessa all'imp. temp.
[5]Termine massimo per la riesportazione
[6]Borato di sodio naturale (borace greggio)
[7]Per la produzione di borace (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)
[8]kg. 500
[9]6 mesi
[10]Borace
[11]Per la produzione di perborato sodico (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)
[12]kg. 500
[13]6 mesi
[14]Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli
[15]Per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcella da testa od altri lavori (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)
[16]kg. 100
[17]1 anno
[18]Smalti vitrei in graniglia e in polvere
[19]Per la fabbricazione di articoli di ferro di acciaio smaltati (per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge)
[20]kg. 100
[21]1 anno
[22]Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglie di rayon, anche misti con altre fibre tessili
[23]Per la confezione di guanti (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)
[24]kg. 100
[25]1 anno
Testo vigente dal 14 aprile 1953
