[1]Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]Qualita' delle merci
[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea
[4]Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea
[5]Termine massimo per la riesportazione
[6]1. Acido colico grezzo, sgrassato
[7]Per la trasformazione in acido desossicolico purificato kg. 100
[8]6 mesi
[9]2. Argento puro in barre, verghe, pani, polvere e rottami
[10]Per essere lavorato
[11]-
[12]6 mesi
[13]3. Canne d'India greggie
[14]Per la fabbricazione di battipanni kg. 100
[15]6 mesi
[16]4. Cardamomi, pimenti,noci moscate, pepe bianco e nero
[17]Per la distillazione di oli essenziali kg. 100 per ciascuna merce
[18]6 mesi
[19]5. Clordano
[20]Per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere kg. 100
[21]6 mesi
[22]6. Corallo greggio
[23]Per essere lavorato kg. 100
[24]6 mesi
[25]7. Filati di seta e filati di cascami di seta
[26]Da sottoporre a lavorazione di purga, tintura, carica kg. 20
[27]6 mesi
[28]8. Ghisa in rottami
[29]Per la fusione in pani e in lingotti
[30]-
[31]1 anno
[32]9. Ilmenite (minerale di titanio)
[33]Per la fabbricazione del bianco di titanio kg. 100
[34]6 mesi
[35]10.Materie prime (grafite naturale ed artificiale resine speciali, sali di cerio, nero-fumo, rame in polvere, rame in trecciole paraffina solida speciale)
[36]Per la fabbricazione di carboni e grafiti anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettro tecnici
[37]Nel quantitativo occorrente alla fabbricazione di chilogrammi 100 di carboni e grafite
[38]6 mesi
[39]11. Ossa greggie
[40]Per la fabbricazione di bottoni ed altri oggetti kg. 500
[41]1 anno
[42]12. Ossa greggie
[43]Per la fabbricazione della colla forte e dell'osseina kg. 500
[44]1 anno
[45]13. Parti staccate di macchine, non completamente finite
[46]Per essere rifinite ed eventualmente impiegate nella costruzione di macchine da esportare
[47]-
[48]1 anno
[49]14. Rhum
[50]Per la fabbricazione di vermouth e di liquori hl. 1
[51]1 anno
[52]15. Tartaruga greggia
[53]Per la fabbricazione di oggetti diversi kg. 100
[54]6 mesi
[55]16. Terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia)
[56]Per essere polverizzata kg. 100
[57]6 mesi
Testo vigente dal 25 marzo 1957
