[1]Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

[2]Qualita' delle merci

[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

[4]Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea

[5]Termine massimo per la riesportazione

[6]1. Acido colico grezzo, sgrassato

[7]Per la trasformazione in acido desossicolico purificato kg. 100

[8]6 mesi

[9]2. Argento puro in barre, verghe, pani, polvere e rottami

[10]Per essere lavorato

[11]-

[12]6 mesi

[13]3. Canne d'India greggie

[14]Per la fabbricazione di battipanni kg. 100

[15]6 mesi

[16]4. Cardamomi, pimenti,noci moscate, pepe bianco e nero

[17]Per la distillazione di oli essenziali kg. 100 per ciascuna merce

[18]6 mesi

[19]5. Clordano

[20]Per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere kg. 100

[21]6 mesi

[22]6. Corallo greggio

[23]Per essere lavorato kg. 100

[24]6 mesi

[25]7. Filati di seta e filati di cascami di seta

[26]Da sottoporre a lavorazione di purga, tintura, carica kg. 20

[27]6 mesi

[28]8. Ghisa in rottami

[29]Per la fusione in pani e in lingotti

[30]-

[31]1 anno

[32]9. Ilmenite (minerale di titanio)

[33]Per la fabbricazione del bianco di titanio kg. 100

[34]6 mesi

[35]10.Materie prime (grafite naturale ed artificiale resine speciali, sali di cerio, nero-fumo, rame in polvere, rame in trecciole paraffina solida speciale)

[36]Per la fabbricazione di carboni e grafiti anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettro tecnici

[37]Nel quantitativo occorrente alla fabbricazione di chilogrammi 100 di carboni e grafite

[38]6 mesi

[39]11. Ossa greggie

[40]Per la fabbricazione di bottoni ed altri oggetti kg. 500

[41]1 anno

[42]12. Ossa greggie

[43]Per la fabbricazione della colla forte e dell'osseina kg. 500

[44]1 anno

[45]13. Parti staccate di macchine, non completamente finite

[46]Per essere rifinite ed eventualmente impiegate nella costruzione di macchine da esportare

[47]-

[48]1 anno

[49]14. Rhum

[50]Per la fabbricazione di vermouth e di liquori hl. 1

[51]1 anno

[52]15. Tartaruga greggia

[53]Per la fabbricazione di oggetti diversi kg. 100

[54]6 mesi

[55]16. Terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia)

[56]Per essere polverizzata kg. 100

[57]6 mesi

Testo vigente dal 25 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-26;95~art1 · fonte del testo