E' consentita fino al 31 dicembre 1951, per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri, la importazione temporanea di:

  • a)lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti per frizioni, tessuti di cotone incerati o pegamoidati, pelli finte a base di resine poliviniliche o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto;
  • b)vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, vernici sintetiche.

Testo vigente dal 24 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-10-27;1109~art2 · fonte del testo