E' consentita fino al 31 dicembre 1951, per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri, la importazione temporanea di:
- a)lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti per frizioni, tessuti di cotone incerati o pegamoidati, pelli finte a base di resine poliviniliche o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto;
- b)vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, vernici sintetiche.
Testo vigente dal 24 gennaio 1951
