Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento)
Art. 2
[1]Sono ripristinate, con modifiche, le concessioni d'importazione temporanea, gia' accordate, modificate e prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:
[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Testo vigente dal 24 dicembre 1949
