Art. 1
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le farine di cereali per la fabbricazione di pasta, e di altri prodotti alimentari da esportare. La quantita' minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi.
Testo vigente dal 24 dicembre 1949
