Art. 4
La, concessione della importazione temporanea di fogli, lamiere e nastri di ottone e di alpacca per la fabbricazione di posaterie, prevista dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706, e' estesa alla fabbricazione di altri articoli da, tavola e da cucina (cremiere, caffettiere, lattiere, ecc.) greggi oppure rifiniti.
Testo vigente dal 24 dicembre 1949
