[1]Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]Qualita' delle merci
[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea
[4]Quantita' minima ammessa alla imp. temp.
[5]Termine massimo per la riesportazione
[6]Acciai in nastri laminati a caldo
[7]Per la fabbricazione di tubi saldati kg. 500
[8]1 anno
[9]Conchiglie gregge
[10]Per la produzione di cammei kg. 100
[11]1 anno
[12]Corde di rame rosse o stagnate, nuove e usate, di qualsiasi lunghezza, costituite da piu' fili elementari di qualsiasi diametro
[13]Per essere fuse o rilavorate e impiegate nella fabbricazione di cavi elettrici isolati kg. 500
[14]2 anni
[15]Essenza di trementina
[16]Per la fabbricazione di canfora sintetica kg. 500
[17]6 mesi
[18]Legname greggio, segato per il lungo o in tronchi
[19]Per la fabbricazione di porta- abiti, sediame ed altri articoli dell'artigianato kg. 500
[20]1 anno
[21]Luppolo
[22]Per la fabbricazione della birra kg. 50
[23]1 anno
[24]Materiali vari (carta vergata, bocchini di sughero, astucci completi, carta allumina, involucri impermeabili, etichette, sacchi, colla, polvere di bronzo, inchiostro, ecc. escluso il tabacco)
[25]Per la fabbricazione ed il condizionamento di sigarette nel quantitativo occorrente alla produzine ed al condizionamento di n. 10.000 sigarette
[26]6 mesi
[27]Minerali di berillio (glucinio)
[28]Per la produzione di leghe di rame e berillio kg. 500
[29]1 anno
[30]Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah
[31]Per essere addoppiate e torte (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.) e, ovvero, per essere confezionate in bobine e simili kg. 100
[32]6 mesi
[33]Sodio, piombo, bromo ed alcool etilico
[34]Per la produzione di etifluido miscela al piombo tetraetile kg. 100 di ciascuna materia prima
[35]6 mesi
Testo vigente dal 14 aprile 1953
