La importazione temporanea di tessuti di cotone, di lino o misti di cotone e di lino per essere ricamati e imbianchiti, o ricamati e tinti, concessa con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e' estesa ai tessuti e confezioni di ogni specie per essere ricamati, per essere rifiniti (orlati, occhiellati, ecc.) oppure per essere ricamati e rifiniti. La quantita' minima ammessa alla temporanea importazione ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 20 ed in un anno.
Testo vigente dal 24 dicembre 1948
