[1]Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

[2]Qualita delle merci

[3]Scopo per il quale e concessa l'importazione temporanea

[4]Quantita minima ammessa alla import. temp.

[5]Termine massimo per la riespor- tazione

Testo vigente dal 21 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1168~art1 · fonte del testo