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Per le vendite di materie, merci e prodotti, eccettuate quelle di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della presente legge, la aliquota propria di imposta sull'entrata dovuta sulle materie, merci e prodotti venduti, e' maggiorata di trenta centesimi. Per le vendite di materie, merci e prodotti, soggetti all'imposta generale sull'entrata in base ad aliquota inferiore all'uno per cento, la maggiorazione e' stabilita nella misura di dieci centesimi. Le stesse maggiorazioni si applicano per la importazione, da chiunque effettuata, delle materie, merci e prodotti sopra indicati.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1959 al 12 dicembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art2 · fonte del testo