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((Le aliquote dell'imposta generale sull'entrata nonche' dell'imposta di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle previste dalla presente legge, sono maggiorate di trenta centesimi se stabilite in misura non inferiore all'1 per cento e di dieci centesimi se inferiori all'1 per cento. Le dette maggiorazioni non si applicano alle aliquote condensate, stabilite per legge, comprensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto. Per gli atti economici concernenti il commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta, sull'entrata e' dovuta una volta tanto, nella misura del due per cento, e si corrisponde in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base a documento da lui stesso emesso)).
Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
