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((Le aliquote dell'imposta generale sull'entrata nonche' dell'imposta di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle previste dalla presente legge, sono maggiorate di trenta centesimi se stabilite in misura non inferiore all'1 per cento e di dieci centesimi se inferiori all'1 per cento. Le dette maggiorazioni non si applicano alle aliquote condensate, stabilite per legge, comprensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto. Per gli atti economici concernenti il commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta, sull'entrata e' dovuta una volta tanto, nella misura del due per cento, e si corrisponde in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base a documento da lui stesso emesso)).

Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1959 al 12 dicembre 1961. 82 parole tolte, 134 parole aggiunte.

tolto: Per le vendite di materie, merci e prodotti, eccettuate quelle di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 dellaaggiunto: Le aliquote dell'imposta generale sull'entrata nonche' dell'imposta di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle previste dalla presente legge, tolto: la aliquota propria di imposta sull'entrata dovuta sulle materie, merci e prodotti venduti, e' maggiorata di trenta centesimi. Per le vendite di materie, merci e prodotti, soggetti all'imposta generale sull'entrata in base ad aliquota inferiore all'uno per cento, la maggiorazione e' stabilita nella misura aggiunto: sono maggiorate di trenta centesimi se stabilite in misura non inferiore all'1 per cento e di dieci centesimitolto: . Le stesse maggiorazioni si applicano per la importazione, da chiunque effettuata, delle materie, merci e prodotti sopra indicati aggiunto: se inferiori all'1 per cento. Le dette maggiorazioni non si applicano alle aliquote condensate, stabilite per legge, comprensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto. Per gli atti economici concernenti il commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta, sull'entrata e' dovuta una volta tanto, nella misura del due per cento, e si corrisponde in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base a documento da lui stesso emesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art2 · fonte del testo