Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Non sono soggette all'imposta prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le entrate conseguite in dipendenza di prestazioni al dettaglio effettuate, anche ambulantemente, da esercenti arti e mestieri i cui redditi siano classificati o classificabili agli effetti dell'imposta mobiliare in categoria C/1. Agli effetti del comma precedente e della lettera f) dell'art. 5 della presente legge non costituiscono in ogni caso prestazioni al dettaglio le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci e prodotti effettuate nei confronti di esercenti attivita' similari o che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione. In tal caso l'imposta e' dovuta in base alla fattura di lavorazione con L'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art6 · fonte del testo