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Non sono soggette all'imposta prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le entrate conseguite in dipendenza di prestazioni al dettaglio effettuate, anche ambulantemente, da esercenti arti e mestieri i cui redditi siano classificati o classificabili agli effetti dell'imposta mobiliare in categoria C/1. Agli effetti del comma precedente e della lettera f) dell'art. 5 della presente legge non costituiscono in ogni caso prestazioni al dettaglio le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci e prodotti effettuate nei confronti di esercenti attivita' similari o che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione. In tal caso l'imposta e' dovuta in base alla fattura di lavorazione con L'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010
