Provvedimento abrogato dalla l. 30 ottobre 2014, n. 161.
Abrogato dal 25 novembre 2014
Provvedimento abrogato dalla l. 30 ottobre 2014, n. 161.
Abrogato dal 25 novembre 2014
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2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2013 al 25 novembre 2014. 256 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati, purche' eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri. Il termine «pelliccia» e quelli da esso derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre e agli articoli con esse fabbricati. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresi' nei casi in cui i termini di cui ai medesimi commi sono utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio e dei prodotti comunque realizzati mediante processo di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, pezzetti o polvere dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, poi trasformati, con o senza l'aggiunta di elementi leganti, in fogli o altre forme, per i quali e' fatto divieto di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2013-01-14;8~art1 · fonte del testo