Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 2013 al 25 novembre 2014. Leggi il testo vigente →

I termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati, purche' eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri. Il termine «pelliccia» e quelli da esso derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre e agli articoli con esse fabbricati. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresi' nei casi in cui i termini di cui ai medesimi commi sono utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio e dei prodotti comunque realizzati mediante processo di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, pezzetti o polvere dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, poi trasformati, con o senza l'aggiunta di elementi leganti, in fogli o altre forme, per i quali e' fatto divieto di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».

Testo in vigore dal 30 gennaio 2013 al 25 novembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2013-01-14;8~art1 · fonte del testo