Provvedimento abrogato dalla l. 30 ottobre 2014, n. 161.
Abrogato dal 25 novembre 2014
Provvedimento abrogato dalla l. 30 ottobre 2014, n. 161.
Abrogato dal 25 novembre 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2013 al 25 novembre 2014. 114 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi, sia come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici di «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglie di animali lavorate appositamente per la conservazione delle loro caratteristiche naturali e, comunque, prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e' fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2013-01-14;8~art3 · fonte del testo