Provvedimento abrogato dalla l. 30 ottobre 2014, n. 161.
Abrogato dal 25 novembre 2014
Provvedimento abrogato dalla l. 30 ottobre 2014, n. 161.
Abrogato dal 25 novembre 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2013 al 25 novembre 2014. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalle imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali. Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative possono riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualita' dei prodotti di cui all'articolo 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2013-01-14;8~art2 · fonte del testo