Provvedimento abrogato dalla l. 30 ottobre 2014, n. 161.
Abrogato dal 25 novembre 2014
Provvedimento abrogato dalla l. 30 ottobre 2014, n. 161.
Abrogato dal 25 novembre 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2013 al 25 novembre 2014. 63 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro e con il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione. L'azione a tutela delle disposizioni della presente legge puo' anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e regolarmente costituite.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2013-01-14;8~art4 · fonte del testo