Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 2013 al 25 novembre 2014. Leggi il testo vigente →
I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalle imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali. Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative possono riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualita' dei prodotti di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 30 gennaio 2013 al 25 novembre 2014
