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E' vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi, sia come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici di «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglie di animali lavorate appositamente per la conservazione delle loro caratteristiche naturali e, comunque, prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e' fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza.

Testo in vigore dal 30 gennaio 2013 al 25 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;8~art3 · fonte del testo