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Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro e con il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione. L'azione a tutela delle disposizioni della presente legge puo' anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e regolarmente costituite.

Testo in vigore dal 30 gennaio 2013 al 25 novembre 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;8~art4 · fonte del testo