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Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato gia' censito nonche', le singole unita' immobiliari oggetto del contratto. Per i contratti di locazione di durata pluriennale la imposta di registro e' liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del precedente articolo 1, primo comma, o ai corrispettivi pattuiti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalita' di cui al successivo articolo 3.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 3 aprile 1969
