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Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato gia' censito nonche', le singole unita' immobiliari oggetto del contratto. Per i contratti di locazione di durata pluriennale la imposta di registro e' liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del precedente articolo 1, primo comma, o ai corrispettivi pattuiti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalita' di cui al successivo articolo 3. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 26 marzo 1969, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 02/04/1969, n. 85), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, contenente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro e dell'imposta generale sull'entrata ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, nella parte in cui consente, per i contratti di locazione di durata pluriennale, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente."
Testo in vigore dal 3 aprile 1969 al 1 gennaio 1973
