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Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato gia' censito nonche', le singole unita' immobiliari oggetto del contratto. Per i contratti di locazione di durata pluriennale la imposta di registro e' liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del precedente articolo 1, primo comma, o ai corrispettivi pattuiti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalita' di cui al successivo articolo 3. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 26 marzo 1969, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 02/04/1969, n. 85), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, contenente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro e dell'imposta generale sull'entrata ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, nella parte in cui consente, per i contratti di locazione di durata pluriennale, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente."

Testo in vigore dal 3 aprile 1969 al 1 gennaio 1973

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 49/1969

    Ha colpito questo articolo
    26 marzo 1969

    In conformità con quanto deciso con la sentenza n. 10 del 1969 in identica situazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, recante nuove disposizioni per l'applicazione della legge di registro, dell'I.G.E. e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, sollevata con ordinanza 9 novembre 1966 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., è inammissibile per difetto di natura giurisdizionale dell'organo proponente.

    Art. 2 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani · Art. 1 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 62/1972

    Questione infondata
    19 aprile 1972

    Non è fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani), nella parte in cui consente, per il richiamo operato dall'art. 2 all'art. 1 della legge, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata, nei casi in cui i contratti di locazione pluriennali abbiano avuto una durata inferiore all'anno. (La fattispecie sottoposta all'esame della Corte era diversa, come la Corte stessa ha sottolineato nella sentenza, da quella decisa con la sentenza n. 49 del 1969, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della citata legge).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani · Art. 2 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 aprile 1969

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1963 al 3 aprile 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 26 marzo 1969, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 02/04/1969, n. 85), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, contenente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro e dell'imposta generale sull'entrata ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, nella parte in cui consente, per i contratti di locazione di durata pluriennale, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1744~art2 · fonte del testo