Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 49/1969

    Ha colpito questo articolo
    26 marzo 1969

    In conformità con quanto deciso con la sentenza n. 10 del 1969 in identica situazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, recante nuove disposizioni per l'applicazione della legge di registro, dell'I.G.E. e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, sollevata con ordinanza 9 novembre 1966 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., è inammissibile per difetto di natura giurisdizionale dell'organo proponente.

    Art. 2 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani · Art. 1 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani

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  • Sentenza n. 62/1972

    Questione infondata
    19 aprile 1972

    Non è fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani), nella parte in cui consente, per il richiamo operato dall'art. 2 all'art. 1 della legge, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata, nei casi in cui i contratti di locazione pluriennali abbiano avuto una durata inferiore all'anno. (La fattispecie sottoposta all'esame della Corte era diversa, come la Corte stessa ha sottolineato nella sentenza, da quella decisa con la sentenza n. 49 del 1969, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della citata legge).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani · Art. 2 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1969 al 1 gennaio 1973. 144 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato gia' censito nonche', le singole unita' immobiliari oggetto del contratto. Per i contratti di locazione di durata pluriennale la imposta di registro e' liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del precedente articolo 1, primo comma, o ai corrispettivi pattuiti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalita' di cui al successivo articolo 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N.634

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.634

    Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.634 ha disposto (con l'art. 77 ultimo comma) che "Per i contratti di locazione di immobili urbani a tempo determinato di durata pluriennale di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'imposta si applica, con l'aliquota indicata nella prima parte della tariffa, sull'ammontare dei corrispettivi dovuti per le annualita' decorrenti dal 1 gennaio 1973. L'imposta dev'essere assolta entro venti giorni dalla scadenza dell'annata locatizia in corso all'entrata in vigore del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1744~art2 · fonte del testo