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Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in: vigore della presente legge e hanno effetto dal 1 gennaio 1974. Il trattamento speciale di pensione di cui all'articolo 1 sara' riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attivita' di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1973 al 9 ottobre 2010
