Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 25 — Onere finanziario

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All'onere, ivi comprese le minori entrate, derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2, valutato in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro quanto all'anno 1994 e quello relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quanto agli anni 1995 e 1996. Il Fondo nazionale per la montagna e' istituito nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, del quale verra' vincolata una quota per le finalita' della presente legge con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro. In attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1994 al 23 maggio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art25 · fonte su Normattiva