Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 25 — Onere finanziario

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All'onere, ivi comprese le minori entrate, derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2, valutato in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro quanto all'anno 1994 e quello relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quanto agli anni 1995 e 1996. Il Fondo nazionale per la montagna e' istituito nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, del quale verra' vincolata una quota per le finalita' della presente legge con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro. In attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario (( e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale)). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 maggio 1999 al 20 settembre 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art25 · fonte su Normattiva