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Le attribuzioni che a senso del titolo II del regolamento sulle pensioni approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, modificato dal Regio decreto 7 giugno 1920, n. 835, sono ora devolute ai Consigli d'amministrazione ed alle autorita' che ne fanno le veci, nonche' quelle devolute al direttore di sanita' del Corpo d'armata, restano assorbite, per quanto riguarda i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, dalla predetta Commissione tecnica ospedaliera, la quale compilera' per ciascun caso un processo verbale, concludendo nei termini stabiliti dall'art. 34 dello stesso regolamento pensioni. Tale processo verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione, sara' conservato nell'archivio dell'ospedale, insieme ai documenti giustificativi, e delle relative conclusioni verra' data partecipazione all'interessato.
Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 22 gennaio 2002
