Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1926 al 22 gennaio 2002. 113 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le attribuzioni che a senso del titolo II del regolamento sulle pensioni approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, modificato dal Regio decreto 7 giugno 1920, n. 835, sono ora devolute ai Consigli d'amministrazione ed alle autorita' che ne fanno le veci, nonche' quelle devolute al direttore di sanita' del Corpo d'armata, restano assorbite, per quanto riguarda i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, dalla predetta Commissione tecnica ospedaliera, la quale compilera' per ciascun caso un processo verbale, concludendo nei termini stabiliti dall'art. 34 dello stesso regolamento pensioni. Tale processo verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione, sara' conservato nell'archivio dell'ospedale, insieme ai documenti giustificativi, e delle relative conclusioni verra' data partecipazione all'interessato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art4 · fonte del testo