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[1]Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina la istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio e' eseguita nelle forme prescritte all'articolo 33 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603; il processo verbale sara' compilato presso la direzione di sanita' od ospedale del Comando militare marittimo competente per giurisdizione secondo gli articoli 3 e 4 della presente legge.

[2]E' istituito presso la Direzione centrale di sanita' militare della Regia marina un Ispettorato retto dal generale medico, assistito da una Commissione composta secondo le norme del Regolamento, alla quale sono attribuite, in caso di gravame di cui all'articolo 5 della presente legge, tutte le funzioni e le facolta' spettanti alla Commissione presso l'Ispettorato di zona.

Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 12 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art7 · fonte del testo