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[1]Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina la istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio e' eseguita nelle forme prescritte all'articolo 33 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603; il processo verbale sara' compilato presso la direzione di sanita' od ospedale del Comando militare marittimo competente per giurisdizione secondo gli articoli 3 e 4 della presente legge. 5
[2]E' istituito presso la Direzione centrale di sanita' militare della Regia marina un Ispettorato retto dal generale medico, assistito da una Commissione composta secondo le norme del Regolamento, alla quale sono attribuite, in caso di gravame di cui all'articolo 5 della presente legge, tutte le funzioni e le facolta' spettanti alla Commissione presso l'Ispettorato di zona.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 marzo 1952, n. 157
5La L. 1 marzo 1952, n. 157 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, il giudizio sulla dipendenza da causa, di servizio delle lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive, parassitarie e psichiche, e' pronunciato dal direttore dell'ospedale militare o infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, ed abbiano determinato inizialmente il ricovero in cura in uno dei predetti stabilimenti sanitari"
Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 22 gennaio 2002
