Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 gennaio 2027. 165 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati ed aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio. La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia. Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli Uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta, a norma dell'articolo 1 della presente legge, o, in caso diverso a segnalare la assicurazione all'Ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati ed hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 1, la ditta o persona assicurata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art11 · fonte del testo