Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 aprile 1998. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le soprattasse di tardiva denunzia e di tardivo pagamento sono ridotte in decimo del loro ammontare qualora la denunzia ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini. Questa disposizione non si rende applicabile alle soprattasse per le occultazioni e le infedeli denunzie di cui ai numeri 6 e 11 dell'articolo 24.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art25 · fonte del testo