Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi del Ministero dell'industria, e del commercio debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge, ai competenti uffici finanziari. Questi ultimi uffici sono a loro volta, tenuti a comunicare al Ministero del l'industria e del commercio le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1950, n. 449.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 gennaio 2027

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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art23 · fonte del testo