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Per la denunzia dell'imponibile nei contratti di rendita vitalizia, per la liquidazione e la riscossione della imposta dovuta vanno osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 11.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 giugno 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art15 · fonte del testo