Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma preciso delle imposte rimborsate dal contraente.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 gennaio 2027

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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art17 · fonte del testo