Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 gennaio 2027
Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 gennaio 2027
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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art26 · fonte del testo