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Le soprattasse di tardiva denunzia e di tardivo pagamento sono ridotte in decimo del loro ammontare qualora la denunzia ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini. Questa disposizione non si rende applicabile alle soprattasse per le occultazioni e le infedeli denunzie di cui ai numeri 6 e 11 dell'articolo 24.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 aprile 1998
