Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Art. 28 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473

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L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative controversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, e' altresi' demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi. I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonche' gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nello esercizio delle loro funzioni.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art28 · fonte del testo