Per la risoluzione, in via amministrativa in via giudiziaria, delle controversie relative alla applicazione delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge e per la riscossione coattiva delle dette imposte e soprattasse e delle pene pecuniarie contemplate dalla legge stessa si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 gennaio 2027

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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art27 · fonte del testo