Art. 28 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
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3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, e' altresi' demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi. I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonche' gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nello esercizio delle loro funzioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art28 · fonte del testo