Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Art. 29 — Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato

(( In caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia infedele. In caso di omessa denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. 4. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.)) 28

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

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Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se non stabilito diversamente, le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana".

Testo in vigore dal 22 febbraio 2024 al 1 gennaio 2027

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1961 al 22 febbraio 2024. 83 parole tolte, 102 parole aggiunte.

In caso di tolto: mancata o di infedele denunzia aggiunto: infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte tolto: e soprattasseaggiunto: , degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge tolto: si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denunzia avrebbe dovuto essere presentata o aggiunto: decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la tolto: denunzia infedele. L'azione aggiunto: denuncia infedele. In caso di omessa denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte tolto: liquidate ma non versate e delle relative soprattasse si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagataaggiunto: , degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. 4. Col decorso di tre anniaggiunto: , computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva tolto: della imposta aggiunto: dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di impostatolto: . L'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

    Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se non stabilito diversamente, le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art29 · fonte del testo