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Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso al 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa, e ne viene fatta applicazione sullo ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detto giorno. Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all'articolo 17, della maggiore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nuova aliquota. La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia gia' stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell'assicurazione.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 14 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art31 · fonte del testo