Art. 9 — Denuncia e versamenti
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Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di che ai precedenti articoli da 5 a 8, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per categoria di assicurazioni, secondo, le risultanze del registro medesimo. La denunzia di cui al comma precedente deve essere redatta in conformita', al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio Su Ha base della denunzia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione definitiva, dell'imposta dovuta, per l'anno precedente ed alla liquidazione provvisoria, dell'imposta dovuta per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto in rate trimestrali eguali con scadenza, il giorno 15 dei mesi di giugno, settembre, dicembre, e marzo. Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva sono conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno dell'anno per il quale la denunzia e' presentata. L'importo da pagare e' sempre arrotondato in piu' a lire 100 quando risulti una frazione di lire 100. Gli assicuratori che iniziano la loro attivita' nel corso dell'anno debbono effettuare entro il termine di cui al primo comma o entro un mese dal giorno dell'inizio delle operazioni, se successivo, una denunzia, dei premi che si presunte possano essere incassati nel corso dell'anno. Sulla base di tale denunzia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria della imposta dovuta per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto in rate eguali alle stesse scadenze di cui al terzo comma, successive alla presentazione della denunzia. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli assicuratori che nel corso dell'anno estendono l'esercizio a nuovi, rami di assicurazione, per i premi che si presume possano essere incassati per detti rami.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 17 agosto 1996
