Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 14/1978

    Questione infondata
    2 febbraio 1978

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 72/1976.

    Art. 25 cost. · Art. 1 Nuove norme contro la criminalita'

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  • Ordinanza n. 115/1977

    Questione infondata
    9 giugno 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui attribuisce alla competenza del Tribunale anche i delitti di rapina aggravata commessi prima dell'entrata in vigore della legge e per i quali è stato già disposto il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., in quanto la stessa questione è già stata dichiarata infondata con sent. n. 72 del 1976, e non sono stati addotti nuovi profili che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

    Art. 25 cost. · Art. 1 Nuove norme contro la criminalita'

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  • Sentenza n. 72/1976

    Questione infondata
    8 aprile 1976

    La garanzia costituzionale del giudice naturale non può dirsi violata quando la legge modifica in via generale, e sia pure con effetto rispetto ai processi in corso, i presupposti o i criteri diretti ad individuare il giudice competente: in tal caso, infatti, lo spostamento della competenza non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale che il legislatore, nell'insindacabile esercizio dei suoi poteri discrezionali, sostituisce a quello vigente. Ne' d'altro canto può sostenersi, in linea di principio, che il procedimento davanti alla Corte di assise, per la diversa composizione del collegio giudicante, assicuri una maggiore e più incisiva garanzia di quella che possa offrire il giudizio davanti al tribunale. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, il quale, abrogando il primo capoverso dell'art. 29 cod. proc. pen., sottrae alla competenza della Corte di assise, devolvendola al tribunale, la cognizione dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, senza stabilire, in una norma transitoria, la posizione processuale di coloro che commisero tali delitti prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (6 novembre 1974). Cfr.: sentt. nn. 29 del 1958 e 56 del 1967.

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art1 · fonte su Normattiva